La Centrale Rischi è l’archivio pubblico gestito dalla Banca d’Italia, in cui banche e finanziarie segnalano le esposizioni dei clienti (in generale dai 30.000 euro in su, mentre le sofferenze sono segnalate da 250 euro). CRIF, Experian e CTC sono invece Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) privati, che registrano anche finanziamenti di piccolo importo, come le rate di un elettrodomestico.
La segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione del cliente, che deve trovarsi in uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica. Un semplice ritardo, un debito contestato o la mancata informazione preventiva al consumatore possono renderla illegittima.
Sì. Per i consumatori la banca deve informare il cliente prima o contestualmente alla prima segnalazione negativa (art. 125 TUB). Per i SIC il codice di condotta prevede un preavviso di almeno 15 giorni, così da consentire di regolarizzare la posizione.
Secondo il codice di condotta dei SIC: 12 mesi dalla regolarizzazione per ritardi di una o due rate; 24 mesi per ritardi superiori poi sanati; 36 mesi dalla scadenza per i debiti non regolarizzati.
Occorre un reclamo scritto alla banca o finanziaria; in mancanza di risposta soddisfacente si può ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario o al tribunale, anche con un ricorso d’urgenza per ottenere la cancellazione in tempi brevi. Il danno, ad esempio per un mutuo negato, va allegato e provato.
Se la cambiale o il vaglia cambiario vengono pagati entro 12 mesi dal protesto, il debitore può chiedere la cancellazione alla Camera di Commercio, allegando il titolo quietanzato e l’atto di protesto (L. 235/2000).
Occorre la riabilitazione: decorso un anno dal protesto, se si è pagato e non si sono subiti altri protesti, si presenta istanza al Presidente del Tribunale (art. 17 L. 108/1996). Ottenuto il decreto, si chiede la cancellazione dal Registro informatico dei protesti.
Si può chiedere la cancellazione del protesto illegittimo o erroneo e il risarcimento dei danni a chi lo ha causato, ad esempio la banca che ha negato il pagamento pur in presenza di fondi.
È un accordo con cui il creditore accetta di chiudere la posizione ricevendo una somma inferiore al debito, di solito in un’unica soluzione o in poche rate. È frequente quando il credito è stato ceduto a una società di recupero, che lo ha acquistato a un prezzo ridotto.
L’accordo deve essere scritto e prevedere una quietanza liberatoria per l’intero debito, la rinuncia ad azioni nei confronti di eventuali garanti e l’impegno alla cancellazione delle segnalazioni. Prima di trattare conviene verificare se il debito sia prescritto o contestabile.
Sì, per i mutui stipulati da persone fisiche per l’acquisto o la ristrutturazione di immobili adibiti ad abitazione o allo svolgimento della propria attività, l’estinzione anticipata è senza penali (art. 120-ter TUB). Si può anche trasferire gratuitamente il mutuo a un’altra banca con la surroga (art. 120-quater TUB).
Sì, nei contratti di credito ai consumatori il cliente ha diritto alla riduzione del costo totale del credito, comprese le commissioni, in proporzione alla durata residua del contratto (art. 125-sexies TUB). È una verifica che conviene fare soprattutto per le cessioni del quinto.
La banca può recedere dall’apertura di credito nei modi previsti dal contratto, ma non in modo arbitrario o contrario a buona fede, ad esempio senza preavviso nei confronti di un cliente che non ha mai dato motivi di allarme. La revoca brusca e ingiustificata può dare diritto al risarcimento del danno.
È la produzione di interessi sugli interessi. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è stata dichiarata nulla dalla Cassazione; oggi gli interessi debitori sono conteggiati annualmente e non producono ulteriori interessi (art. 120 TUB), salvo autorizzazione del cliente all’addebito in conto.
Serve una perizia econometrica che ricalcoli il rapporto sulla base degli estratti conto, verificando capitalizzazioni, commissioni e rispetto dei tassi soglia. Gli estratti conto degli ultimi dieci anni possono essere richiesti alla banca (art. 119 TUB).
Il diritto alla ripetizione si prescrive in dieci anni, che per le rimesse “ripristinatorie” del fido decorrono dalla chiusura del conto (Cass. SU n. 24418/2010). Per le rimesse solutorie, versate su un conto scoperto oltre il fido, il termine decorre invece dal singolo versamento.
È usurario il tasso che supera la soglia trimestrale fissata per ogni categoria di operazione, calcolata sul tasso medio aumentato di un quarto più quattro punti (L. 108/1996). Se gli interessi pattuiti sono usurari fin dall’origine, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.); la verifica riguarda anche gli interessi di mora.
Sì, in qualsiasi momento, con un preavviso non superiore a 30 giorni; l’operatore può chiedere solo i costi giustificati dalla disattivazione e le eventuali rate residue di offerte promozionali o apparati. Se l’operatore modifica unilateralmente le condizioni, il cliente può recedere senza costi.
Con un reclamo scritto all’operatore. Se il problema persiste, prima di andare in tribunale è obbligatorio il tentativo di conciliazione presso il CORECOM, che si avvia gratuitamente online sulla piattaforma ConciliaWeb dell’AGCOM.
Il Regolamento CE 261/2004 prevede una compensazione pecuniaria in caso di cancellazione comunicata meno di 14 giorni prima, negato imbarco o ritardo all’arrivo pari o superiore a tre ore: 250 euro per voli fino a 1.500 km, 400 euro per voli fino a 3.500 km (e per i voli intracomunitari oltre 1.500 km), 600 euro oltre. La compagnia non paga se prova circostanze eccezionali, come condizioni meteo avverse.
Segnalarlo subito in aeroporto compilando il modulo P.I.R. e inviare reclamo scritto alla compagnia entro 7 giorni per il danneggiamento ed entro 21 giorni dalla riconsegna per il ritardo. Il risarcimento è dovuto nei limiti della Convenzione di Montreal e l’azione si prescrive in due anni.
L’ABF è un sistema di risoluzione delle controversie con banche e finanziarie, istituito presso la Banca d’Italia. Il ricorso costa 20 euro, rimborsati se viene accolto, e può essere presentato solo dopo un reclamo alla banca rimasto senza risposta o insoddisfacente.
Non ha il valore di una sentenza, ma l’inadempimento della banca viene reso pubblico. Il ricorso all’ABF soddisfa la condizione di procedibilità richiesta per le cause in materia bancaria, in alternativa alla mediazione, e non impedisce di rivolgersi poi al giudice.
Per le controversie con gli intermediari sui servizi di investimento (ad esempio obbligazioni, fondi, polizze finanziarie) è competente l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob, gratuito per l’investitore.
