Possono accedervi tutti i debitori che non possono fallire (non sono soggetti a liquidazione giudiziale): consumatori, professionisti, imprenditori minori e agricoli, start-up innovative. In sostanza, se siete una persona fisica con debiti che non riuscite più a pagare o un piccolo imprenditore sotto le soglie di legge, queste procedure fanno per voi.
L’esdebitazione è la liberazione definitiva da tutti i debiti che non sono stati pagati durante la procedura. Una volta ottenuta, i creditori non potranno più chiedervi nulla per quei debiti. È il cuore della “legge salva-suicidi” e del fresh start: potete ricominciare da zero.
Non necessariamente. Nella ristrutturazione dei debiti potete proporre di tenere la casa, continuando a pagare il mutuo. Nella liquidazione controllata la casa può essere venduta, ma il giudice deve assicurarvi il minimo vitale. Ogni caso va valutato con un professionista.
La procedura rimane aperta per almeno 3 anni dalla data di apertura. Durante questo periodo il liquidatore vende i beni e distribuisce il ricavato. L’esdebitazione può essere concessa alla chiusura o, in certi casi, già dopo 3 anni dall’apertura, anche se la procedura non è ancora formalmente chiusa.
Serve l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), che è un ente specializzato (spesso presso gli Ordini professionali o il Comune). L’OCC vi aiuta a raccogliere tutta la documentazione necessaria (elenco dei creditori, patrimonio, redditi, dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, atti compiuti negli ultimi cinque anni) e redige la domanda per il tribunale.
I costi variano in base alla complessità del caso e all’OCC scelto. Il compenso dell’OCC è liquidato dal giudice secondo parametri ministeriali (D.M. 202/2014). In molti casi, soprattutto per i consumatori in grave difficoltà, esistono tariffe agevolate e la possibilità di rateizzazione.
Sì. Nella ristrutturazione dei debiti e nel concordato minore, i creditori possono proporre opposizione all’omologazione, ma il giudice può omologare il piano anche in presenza di opposizioni se il piano è fattibile e conveniente rispetto alla liquidazione. Nella liquidazione controllata, i creditori possono insinuarsi al passivo per far valere i loro crediti.
Se non rispettate il piano omologato, il tribunale può revocare l’omologazione su richiesta di un creditore e la procedura decade. A quel punto i creditori tornano liberi di agire contro di voi individualmente.
Sì, se siete conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune (ad esempio, avete firmato insieme le stesse garanzie o gli stessi mutui). In questo caso potete presentare un’unica domanda, con un risparmio di costi e una gestione coordinata della crisi familiare.
Sì, esiste la procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII), pensata proprio per chi non ha nulla da offrire ai creditori. In questo caso, potete chiedere direttamente l’esdebitazione senza passare per la liquidazione. Dovete però dimostrare la vostra situazione e la meritevolezza.
