Mediazione Civile e Commerciale

Cos’è la mediazione

La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che consente di raggiungere un accordo amichevole senza ricorrere al giudice. Un mediatore terzo e imparziale aiuta le parti a dialogare e a trovare una soluzione condivisa alla lite, con tempi rapidi e costi contenuti rispetto a un processo ordinario.

La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, profondamente rinnovato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal successivo correttivo (D.Lgs. 216/2024).

Le principali novità della Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia (entrata in vigore il 28 febbraio 2023, con alcune disposizioni operative dal 30 giugno 2023) ha radicalmente ridisegnato la mediazione. Ecco le novità più significative per il cittadino.

Materie obbligatorie ampliate

Prima della riforma, la mediazione era obbligatoria in un numero limitato di materie. Oggi, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dall’art. 7 D.Lgs. 149/2022, chi intende fare causa deve obbligatoriamente tentare la mediazione in queste materie:

  • Condominio
  • Diritti reali (proprietà, servitù, usufrutto, ecc.)
  • Divisione (di beni comuni o ereditari)
  • Successioni ereditarie
  • Patti di famiglia
  • Locazione, comodato, affitto di aziende
  • Risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria
  • Diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • Contratti assicurativi, bancari e finanziari
  • Contratti di associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura

Se si vuole avviare una causa in una di queste materie senza aver prima tentato la mediazione, il giudice dichiarerà la domanda improcedibile.

La condizione di procedibilità si considera soddisfatta già al primo incontro

Una delle novità più importanti: secondo il nuovo testo dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. In pratica, non è più necessario svolgere l’intera procedura: è sufficiente sedersi al tavolo con la controparte e il mediatore, ascoltare l’informativa del mediatore e, se non si raggiunge un’intesa, la strada del tribunale è aperta.

Questo principio è confermato dalla giurisprudenza: la Cassazione civile, ordinanza n. 32454 del 2024 ha chiarito che la condizione di procedibilità si realizza quando le parti compaiono al primo incontro, anche se poi dichiarano di non voler proseguire.

Obbligo di assistenza dell’avvocato

Nelle materie obbligatorie e quando la mediazione è disposta dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010). La presenza dell’avvocato garantisce che la parte sia adeguatamente informata sui propri diritti e sulle conseguenze giuridiche dell’accordo.

Le parti devono comunque partecipare personalmente (o tramite un delegato munito di specifica procura sostanziale). La sola presenza dell’avvocato non basta: serve la parte. Lo ha ribadito la Cassazione civile, ordinanza n. 18106 del 2024.

Nuova durata della procedura

Con il correttivo D.Lgs. 216/2024, la durata della mediazione è stata ridefinita:

  • Mediazione volontaria o su clausola contrattuale: durata massima di 6 mesi, prorogabile di volta in volta per periodi non superiori a 3 mesi.
  • Mediazione obbligatoria o demandata dal giudice: durata massima di 6 mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori 3 mesi.

Prima del correttivo, il termine base era di 3 mesi; ora il legislatore ha concesso più tempo per favorire il raggiungimento dell’accordo.

Mediazione telematica e da remoto

La Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di svolgere l’intera mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), con incontri da remoto tramite collegamento audiovisivo. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza (art. 8-ter D.Lgs. 28/2010).

Mediazione demandata dal giudice

Il giudice, anche in appello e fino all’udienza di rimessione in decisione, può disporre l’esperimento della mediazione con ordinanza motivata (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010). In questo caso, la mediazione diventa condizione di procedibilità: se non viene esperita, la domanda è dichiarata improcedibile.

Conseguenze della mancata partecipazione

Se una parte, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro di mediazione obbligatoria, il giudice (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010):

  • Può desumere argomenti di prova contro di lei nel successivo giudizio;
  • La condanna al versamento di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
  • Se è la parte soccombente, può condannarla a pagare alla controparte una somma fino all’importo delle spese processuali maturate dopo la mediazione.

Patrocinio a spese dello Stato

La Riforma ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla mediazione obbligatoria: la parte non abbiente può essere ammessa al gratuito patrocinio per l’assistenza dell’avvocato nella procedura, se l’accordo viene raggiunto (artt. 15-bis e ss. D.Lgs. 28/2010). Il correttivo D.Lgs. 216/2024 ha esteso il beneficio anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e agli apolidi.

Tempi della procedura

Fase

Tempistica

Deposito della domanda di mediazione

Giorno 0

Primo incontro

Tra 20 e 40 giorni dal deposito

Durata massima (mediazione obbligatoria)

6 mesi (+ eventuale proroga di 3 mesi)

Durata massima (mediazione volontaria)

6 mesi (+ eventuali proroghe di 3 mesi)

 

Convenienze della mediazione

Vantaggi economici

  • Credito d’imposta: in caso di accordo, le parti hanno diritto a un credito d’imposta fino a 600 euro per l’indennità di mediazione e fino ad ulteriori 600 euro per il compenso dell’avvocato (art. 20 D.Lgs. 28/2010). In caso di insuccesso, il credito è ridotto della metà.
  • Esenzione dall’imposta di registro: l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro fino al valore di 100.000 euro (art. 17 D.Lgs. 28/2010).
  • Esenzione da bollo e altre tasse: tutti gli atti della procedura sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto.
  • Costo contenuto: le indennità di mediazione sono sensibilmente inferiori al contributo unificato e alle spese di un giudizio ordinario. Per la mediazione obbligatoria sono previste riduzioni minime delle indennità.

Vantaggi in termini di tempo

Un processo civile ordinario può durare diversi anni. La mediazione, per legge, si conclude in un massimo di 6 mesi (prorogabili una sola volta). Se si raggiunge un accordo, la controversia si chiude in poche settimane, con un verbale che costituisce titolo esecutivo (se tutte le parti sono assistite da avvocati).

Vantaggi processuali

  • L’accordo raggiunto in mediazione, se sottoscritto da tutte le parti e dagli avvocati, è immediatamente esecutivo: consente di procedere a pignoramento, esecuzione forzata e iscrizione di ipoteca giudiziale senza bisogno di ulteriori passaggi (art. 12 D.Lgs. 28/2010).
  • Il verbale di accordo, se omologato dal tribunale, ha la stessa efficacia di una sentenza.