La mediazione è uno strumento di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che consente di raggiungere un accordo amichevole senza ricorrere al giudice. Un mediatore terzo e imparziale aiuta le parti a dialogare e a trovare una soluzione condivisa alla lite, con tempi rapidi e costi contenuti rispetto a un processo ordinario.
La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, profondamente rinnovato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) e dal successivo correttivo (D.Lgs. 216/2024).
La Riforma Cartabia (entrata in vigore il 28 febbraio 2023, con alcune disposizioni operative dal 30 giugno 2023) ha radicalmente ridisegnato la mediazione. Ecco le novità più significative per il cittadino.
Prima della riforma, la mediazione era obbligatoria in un numero limitato di materie. Oggi, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 come modificato dall’art. 7 D.Lgs. 149/2022, chi intende fare causa deve obbligatoriamente tentare la mediazione in queste materie:
Se si vuole avviare una causa in una di queste materie senza aver prima tentato la mediazione, il giudice dichiarerà la domanda improcedibile.
Una delle novità più importanti: secondo il nuovo testo dell’art. 5, comma 4, D.Lgs. 28/2010, la condizione di procedibilità si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo. In pratica, non è più necessario svolgere l’intera procedura: è sufficiente sedersi al tavolo con la controparte e il mediatore, ascoltare l’informativa del mediatore e, se non si raggiunge un’intesa, la strada del tribunale è aperta.
Questo principio è confermato dalla giurisprudenza: la Cassazione civile, ordinanza n. 32454 del 2024 ha chiarito che la condizione di procedibilità si realizza quando le parti compaiono al primo incontro, anche se poi dichiarano di non voler proseguire.
Nelle materie obbligatorie e quando la mediazione è disposta dal giudice, le parti devono essere assistite dai rispettivi avvocati (art. 8, comma 5, D.Lgs. 28/2010). La presenza dell’avvocato garantisce che la parte sia adeguatamente informata sui propri diritti e sulle conseguenze giuridiche dell’accordo.
Le parti devono comunque partecipare personalmente (o tramite un delegato munito di specifica procura sostanziale). La sola presenza dell’avvocato non basta: serve la parte. Lo ha ribadito la Cassazione civile, ordinanza n. 18106 del 2024.
Con il correttivo D.Lgs. 216/2024, la durata della mediazione è stata ridefinita:
Prima del correttivo, il termine base era di 3 mesi; ora il legislatore ha concesso più tempo per favorire il raggiungimento dell’accordo.
La Riforma Cartabia ha introdotto la possibilità di svolgere l’intera mediazione in modalità telematica (art. 8-bis), con incontri da remoto tramite collegamento audiovisivo. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza (art. 8-ter D.Lgs. 28/2010).
Il giudice, anche in appello e fino all’udienza di rimessione in decisione, può disporre l’esperimento della mediazione con ordinanza motivata (art. 5-quater D.Lgs. 28/2010). In questo caso, la mediazione diventa condizione di procedibilità: se non viene esperita, la domanda è dichiarata improcedibile.
Se una parte, senza giustificato motivo, non partecipa al primo incontro di mediazione obbligatoria, il giudice (art. 12-bis D.Lgs. 28/2010):
La Riforma ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla mediazione obbligatoria: la parte non abbiente può essere ammessa al gratuito patrocinio per l’assistenza dell’avvocato nella procedura, se l’accordo viene raggiunto (artt. 15-bis e ss. D.Lgs. 28/2010). Il correttivo D.Lgs. 216/2024 ha esteso il beneficio anche agli stranieri regolarmente soggiornanti e agli apolidi.
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Fase |
Tempistica |
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Deposito della domanda di mediazione |
Giorno 0 |
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Primo incontro |
Tra 20 e 40 giorni dal deposito |
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Durata massima (mediazione obbligatoria) |
6 mesi (+ eventuale proroga di 3 mesi) |
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Durata massima (mediazione volontaria) |
6 mesi (+ eventuali proroghe di 3 mesi) |
Un processo civile ordinario può durare diversi anni. La mediazione, per legge, si conclude in un massimo di 6 mesi (prorogabili una sola volta). Se si raggiunge un accordo, la controversia si chiude in poche settimane, con un verbale che costituisce titolo esecutivo (se tutte le parti sono assistite da avvocati).