Negoziazione assistita

Cos’è la negoziazione assistita

La negoziazione assistita è una procedura stragiudiziale introdotta dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132 (convertito in L. 162/2014) e profondamente rinnovata dalla Riforma Cartabia. Consente alle parti di risolvere una controversia senza andare in tribunale, con l’assistenza obbligatoria di uno o più avvocati.

A differenza della mediazione — dove un terzo imparziale (il mediatore) guida le parti verso l’accordo — nella negoziazione assistita sono gli stessi avvocati delle parti a condurre la trattativa e a trovare una soluzione condivisa, in un contesto collaborativo e riservato. L’accordo finale, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, ha la stessa efficacia di una sentenza.

Le principali novità della Riforma Cartabia

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022, art. 9) e il successivo correttivo (D.Lgs. 216/2024) hanno ridisegnato la negoziazione assistita. Ecco le novità principali.

Materie e ambito di applicazione

La negoziazione assistita è obbligatoria come condizione di procedibilità nelle seguenti ipotesi:

  • Domande di pagamento fino a 50.000 euro per qualsiasi titolo (art. 3, comma 1, D.L. 132/2014);
  • Domande di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (art. 3, comma 1-bis).

Restano esclusi dall’obbligo:
– I procedimenti per ingiunzione (compresa l’opposizione);
– Le controversie di lavoro (dove la negoziazione è facoltativa);
– I procedimenti di consulenza tecnica preventiva;
– I procedimenti possessori;
– Le cause in cui la parte può stare in giudizio personalmente.

La Cassazione civile, sentenza n. 26431 del 2025 ha precisato che l’avvocato che agisce in proprio per il recupero di compensi professionali non è esonerato dall’obbligo di negoziazione assistita, a meno che non ricorrano le condizioni di esenzione.

Negoziazione in modalità telematica

La Riforma ha introdotto la possibilità di svolgere l’intera procedura con modalità telematiche: gli atti sono formati e sottoscritti digitalmente, gli incontri possono tenersi in videoconferenza, con collegamento audiovisivo che garantisce la contemporanea udibilità e visibilità delle persone collegate (nuovo art. 2-bis D.L. 132/2014).

Acquisizione di dichiarazioni di terzi

Una delle novità più significative: se la convenzione di negoziazione lo prevede, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti rilevanti della controversia. Il terzo viene ascoltato presso lo studio dell’avvocato o presso il Consiglio dell’Ordine, alla presenza degli avvocati delle parti (nuovo art. 4-bis D.L. 132/2014).

Il verbale delle dichiarazioni, sottoscritto dal terzo e dagli avvocati, può essere prodotto in giudizio se la negoziazione fallisce, ed è valutato dal giudice come prova. Chi rende false dichiarazioni è punito penalmente.

Dichiarazioni confessorie della controparte

Sempre se previsto dalla convenzione, un avvocato può invitare la controparte a rendere dichiarazioni scritte su fatti a lei sfavorevoli (nuovo art. 4-ter D.L. 132/2014). Il documento ha efficacia di confessione stragiudiziale e può essere usato nel successivo giudizio. Il rifiuto ingiustificato di rendere tali dichiarazioni è valutato dal giudice ai fini delle spese processuali.

Negoziazione nelle controversie di lavoro

La Riforma ha aperto la negoziazione assistita anche alle controversie di lavoro, ma in via facoltativa. Non è mai condizione di procedibilità: serve solo se le parti, volontariamente, decidono di avvalersene. Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e può essere assistita anche da un consulente del lavoro (nuovo art. 2-ter D.L. 132/2014).

Patrocinio a spese dello Stato

La Riforma ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla negoziazione assistita obbligatoria: la parte non abbiente può essere ammessa al gratuito patrocinio per l’assistenza dell’avvocato, se l’accordo viene raggiunto (artt. 11-bis e ss. D.L. 132/2014, introdotti dall’art. 9 D.Lgs. 149/2022).

Accordo in materia familiare

In materia di separazione, divorzio e scioglimento delle unioni civili, le parti possono stabilire nell’accordo la corresponsione di un assegno in un’unica soluzione. La valutazione di equità è certificata dagli avvocati (art. 6, comma 3-bis, D.L. 132/2014).

Trasmissione telematica e conservazione

L’accordo raggiunto, munito del nullaosta o dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica (per le materie di famiglia), è trasmesso con modalità telematiche al Consiglio dell’Ordine degli avvocati, che ne cura la conservazione in apposito archivio (art. 6, commi 2-bis e 3-ter, D.L. 132/2014).

Tempi della procedura

La negoziazione assistita non ha una durata massima prefissata dalla legge. I tempi dipendono dalla complessità della controversia e dalla volontà delle parti. Tuttavia:

  • La convenzione di negoziazione fissa il termine entro cui concludere la procedura, che di regola non supera 3 mesi;
  • L’accordo, una volta raggiunto, produce effetti immediati;
  • Se la procedura fallisce, la domanda giudiziale può essere proposta subito dopo.

Convenienze della negoziazione assistita

Vantaggi economici

  • Nessun contributo unificato: non si paga il contributo dovuto per l’iscrizione a ruolo della causa.
  • Costi contenuti: il compenso degli avvocati è concordato nella convenzione e, in caso di accordo, è generalmente inferiore alle spese di un intero processo.
  • Esenzioni fiscali: l’accordo raggiunto gode di agevolazioni in termini di imposte di registro e di bollo, analogamente alla mediazione.

Vantaggi in termini di tempo

Una negoziazione assistita può concludersi in poche settimane, contro i mesi o gli anni di un processo. Inoltre, essendo condotta direttamente dagli avvocati senza l’intermediazione di un terzo, la procedura è snella e personalizzata sulle esigenze delle parti.

Efficacia dell’accordo

L’accordo raggiunto in negoziazione assistita:

  • Costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata e l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 5 D.L. 132/2014);
  • In materia familiare, l’accordo acquista efficacia con il nullaosta del Procuratore della Repubblica (o con l’autorizzazione, se ci sono figli minori o non autosufficienti);
  • Produce gli stessi effetti di una sentenza, senza i tempi del processo.