Dipende dalla materia. Se la vostra controversia rientra tra quelle elencate nell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisioni, successioni, locazioni, responsabilità medica, contratti bancari, assicurativi e finanziari, e altre ancora), sì, la mediazione è obbligatoria. Se non la fate, il giudice dichiarerà la vostra domanda improcedibile e dovrete ricominciare da capo, con aggravio di costi.
Se la mediazione è obbligatoria e voi non vi presentate senza un giustificato motivo, rischiate: (a) che il giudice usi la vostra assenza come argomento di prova contro di voi; (b) una condanna al pagamento del doppio del contributo unificato; (c) se perdeste la causa, potreste dover pagare alla controparte anche le spese legali maturate dopo la mediazione.
Dovete partecipare personalmente, assistiti dal vostro avvocato. Potete delegare un’altra persona solo per giustificati motivi e con una procura specifica che la autorizzi a decidere anche sulla sostanza della controversia. La sola presenza dell’avvocato non è sufficiente.
La legge prevede una durata massima di 6 mesi, che può essere prorogata di altri 3 mesi una sola volta se la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice; se è volontaria, può essere prorogata più volte.
Le spese variano in base al valore della controversia e all’organismo scelto. Tuttavia, la legge prevede importi contenuti, riduzioni per la mediazione obbligatoria, e un credito d’imposta fino a 600 euro per le indennità e fino a 600 euro per il compenso dell’avvocato in caso di accordo. Inoltre, l’accordo è esente da imposta di registro fino a 100.000 euro.
L’accordo viene messo a verbale dal mediatore e, se siete tutti assistiti da avvocati, diventa un titolo esecutivo: potete farlo valere come una sentenza, ad esempio per ottenere il pagamento di una somma o il rilascio di un immobile. La controversia è chiusa.
Se al primo incontro il mediatore constata che non c’è possibilità di accordo, la condizione di procedibilità è comunque soddisfatta e potete andare dal giudice. Non avete perso nulla: avete solo impiegato poche settimane per un tentativo che vi ha comunque aperto la strada del processo. E avete diritto al credito d’imposta (ridotto della metà) per le spese sostenute.
Sì, la Riforma Cartabia consente di svolgere gli incontri in videoconferenza. Potete partecipare comodamente dal vostro computer, senza bisogno di spostarvi fisicamente.
Sì, se avete i requisiti di reddito per il patrocinio a spese dello Stato, potete chiedere di essere ammessi al gratuito patrocinio anche per la procedura di mediazione obbligatoria, a condizione che venga raggiunto l’accordo.
Dovete attivarvi tempestivamente. Il giudice vi assegnerà un termine per depositare la domanda di mediazione. Se non lo fate, la vostra domanda giudiziale sarà dichiarata improcedibile e la causa si chiuderà senza una decisione sul merito.
