Gestione Sovraindebitamento

Cos’è il sovraindebitamento

Il sovraindebitamento è la situazione di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi un consumatore, un professionista, un imprenditore minore, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa: in pratica, chiunque non possa fare fallimento (liquidazione giudiziale) e non riesca più a pagare regolarmente i propri debiti.

Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione di questi debitori diversi strumenti per liberarsi dai debiti e ripartire.

La definizione legale si trova nell’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi.

Chi può accedere alle procedure

Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 65 CCII):

  • Il consumatore: la persona fisica che ha contratto debiti per scopi personali, non legati alla sua attività lavorativa;
  • Il professionista: l’avvocato, il medico, l’architetto, il commercialista ecc., che ha debiti legati alla propria attività professionale;
  • L’imprenditore minore: l’impresa che non supera determinate soglie di attivo, ricavi e debiti (art. 2, lett. d);
  • L’imprenditore agricolo;
  • Le start-up innovative;
  • Ogni altro debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale.

Le quattro procedure a disposizione

Il Codice prevede quattro strumenti per risolvere la crisi da sovraindebitamento. La scelta dipende dalla situazione concreta e dal tipo di debitore.

1. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII)

È la procedura pensata per il consumatore che ha un reddito o un patrimonio e può proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile.

  • Il consumatore, con l’assistenza obbligatoria di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC), predispone un piano che indica tempi e modalità per superare la crisi.
  • Il piano ha contenuto libero: può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei creditori, la falcidia dei debiti, la moratoria fino a 2 anni per i crediti privilegiati, e persino la ristrutturazione dei debiti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione.
  • Il mutuo sull’abitazione principale può essere preservato, se il debitore è in regola con i pagamenti o se il giudice autorizza il pagamento del debito scaduto.
  • Il giudice, se il piano è fattibile e non ci sono opposizioni, lo omologa: da quel momento il consumatore è vincolato a seguirlo, ma i creditori non possono più aggredirlo individualmente.
  • Al termine del piano, il debitore ottiene l’esdebitazione: la liberazione definitiva da tutti i debiti residui.

2. Il concordato minore (art. 74 e ss. CCII)

È lo strumento per il professionista e l’imprenditore minore, che possono proporre un accordo di ristrutturazione ai creditori.

  • La proposta può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma.
  • È necessaria l’approvazione dei creditori (a maggioranza) e l’omologazione del giudice.
  • Anche qui, al termine, si ottiene l’esdebitazione.

3. La liquidazione controllata (artt. 268-277 CCII)

È la procedura più radicale: il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (esclusi i beni impignorabili e quanto serve al suo mantenimento e a quello della famiglia) perché venga liquidato e distribuito ai creditori.

  • Può essere attivata dal debitore stesso o, in certi casi, dai creditori (se il debitore è in stato di insolvenza e ha debiti scaduti non inferiori a 50.000 euro).
  • Il tribunale nomina un liquidatore (di regola l’OCC) che gestisce la vendita dei beni e la ripartizione del ricavato.
  • La procedura dura di regola 3 anni dalla data di apertura.
  • Alla chiusura, il debitore può ottenere l’esdebitazione, cioè la cancellazione definitiva di tutti i debiti rimasti insoddisfatti.

La Cassazione civile, ordinanza n. 22074 del 2025 ha chiarito che ai fini dell’ammissione alla liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte del debitore che hanno determinato il sovraindebitamento: la meritevolezza si valuta solo nella successiva fase dell’esdebitazione.

4. L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII)

È la procedura pensata per il debitore totalmente incapiente: chi non ha alcun bene da liquidare né un reddito sufficiente da offrire ai creditori. In questo caso, la legge consente di saltare la fase della liquidazione e chiedere direttamente l’esdebitazione.

Presupposti:
– Il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 CCII;
– Non deve disporre di beni o redditi che possano essere utilmente liquidati o distribuiti ai creditori (la situazione va documentata con l’assistenza dell’OCC);
– Deve aver tenuto una condotta meritevole: non aver aggravato la propria esposizione con colpa grave, malafede o frode.

Come funziona:
– Il debitore presenta domanda al tribunale con l’assistenza obbligatoria dell’OCC;
– Il giudice, verificati i presupposti e sentiti i creditori, può concedere l’esdebitazione con decreto;
– Non c’è una fase di liquidazione né un piano di rientro: si va direttamente alla liberazione dai debiti.

Effetti:
– Il debitore è liberato da tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti;
– Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti per obblighi di mantenimento, i debiti da risarcimento del danno extracontrattuale (salvo che non siano stati falcidiati con il consenso del creditore) e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie.

Tempi della procedura

Procedura

Durata orientativa

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Durata del piano (variabile, di solito 3-5 anni)

Concordato minore

Durata del piano (variabile)

Liquidazione controllata

Procedura aperta per 3 anni dalla data di apertura

Esdebitazione dell’incapiente

Non c’è una durata prefissata: il giudice decide con decreto, in tempi contenuti, senza fase di liquidazione

Esdebitazione (dopo altra procedura)

Dopo la chiusura della procedura, o dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata

 

Convenienze delle procedure di sovraindebitamento

La liberazione dai debiti

Il vantaggio principale è l’esdebitazione: il debitore, una volta che la procedura è chiusa e sono stati rispettati gli obblighi previsti, è liberato per sempre da tutti i debiti residui che non sono stati soddisfatti (art. 282 CCII). È la cosiddetta “seconda chance” (fresh start) che consente di ripartire senza il peso dei debiti pregressi.

La protezione dai creditori

Dal momento in cui viene depositata la domanda, i creditori non possono più agire individualmente contro il debitore (né iniziare nuove azioni esecutive, né proseguire quelle già avviate). È come uno “scudo” che protegge il debitore e il suo patrimonio durante tutta la procedura.

Il mantenimento del minimo vitale

Nella liquidazione controllata, il giudice esclude dalla liquidazione quanto serve al mantenimento del debitore e della sua famiglia: stipendi, pensioni e altre entrate, nei limiti fissati dal giudice. Non si resta senza mezzi di sussistenza.

La sospensione degli interessi

Con il deposito della domanda di liquidazione controllata, il corso degli interessi sui debiti è sospeso (art. 268, comma 5, CCII): il debito smette di crescere.

La procedura familiare

I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando convivono o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 CCII). Le masse attive e passive rimangono separate, ma la procedura è unica: si risparmiano costi e tempi.