Il sovraindebitamento è la situazione di crisi o di insolvenza in cui può trovarsi un consumatore, un professionista, un imprenditore minore, un imprenditore agricolo o una start-up innovativa: in pratica, chiunque non possa fare fallimento (liquidazione giudiziale) e non riesca più a pagare regolarmente i propri debiti.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, aggiornato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) mette a disposizione di questi debitori diversi strumenti per liberarsi dai debiti e ripartire.
La definizione legale si trova nell’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della Crisi.
Possono accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 65 CCII):
Il Codice prevede quattro strumenti per risolvere la crisi da sovraindebitamento. La scelta dipende dalla situazione concreta e dal tipo di debitore.
È la procedura pensata per il consumatore che ha un reddito o un patrimonio e può proporre ai creditori un piano di rientro sostenibile.
È lo strumento per il professionista e l’imprenditore minore, che possono proporre un accordo di ristrutturazione ai creditori.
È la procedura più radicale: il debitore mette a disposizione tutto il suo patrimonio (esclusi i beni impignorabili e quanto serve al suo mantenimento e a quello della famiglia) perché venga liquidato e distribuito ai creditori.
La Cassazione civile, ordinanza n. 22074 del 2025 ha chiarito che ai fini dell’ammissione alla liquidazione controllata sono irrilevanti le condotte del debitore che hanno determinato il sovraindebitamento: la meritevolezza si valuta solo nella successiva fase dell’esdebitazione.
È la procedura pensata per il debitore totalmente incapiente: chi non ha alcun bene da liquidare né un reddito sufficiente da offrire ai creditori. In questo caso, la legge consente di saltare la fase della liquidazione e chiedere direttamente l’esdebitazione.
Presupposti:
– Il debitore deve trovarsi in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2 CCII;
– Non deve disporre di beni o redditi che possano essere utilmente liquidati o distribuiti ai creditori (la situazione va documentata con l’assistenza dell’OCC);
– Deve aver tenuto una condotta meritevole: non aver aggravato la propria esposizione con colpa grave, malafede o frode.
Come funziona:
– Il debitore presenta domanda al tribunale con l’assistenza obbligatoria dell’OCC;
– Il giudice, verificati i presupposti e sentiti i creditori, può concedere l’esdebitazione con decreto;
– Non c’è una fase di liquidazione né un piano di rientro: si va direttamente alla liberazione dai debiti.
Effetti:
– Il debitore è liberato da tutti i debiti concorsuali rimasti insoddisfatti;
– Restano esclusi dall’esdebitazione i debiti per obblighi di mantenimento, i debiti da risarcimento del danno extracontrattuale (salvo che non siano stati falcidiati con il consenso del creditore) e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie.
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Procedura |
Durata orientativa |
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Ristrutturazione dei debiti del consumatore |
Durata del piano (variabile, di solito 3-5 anni) |
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Concordato minore |
Durata del piano (variabile) |
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Liquidazione controllata |
Procedura aperta per 3 anni dalla data di apertura |
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Esdebitazione dell’incapiente |
Non c’è una durata prefissata: il giudice decide con decreto, in tempi contenuti, senza fase di liquidazione |
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Esdebitazione (dopo altra procedura) |
Dopo la chiusura della procedura, o dopo 3 anni dall’apertura della liquidazione controllata |
Il vantaggio principale è l’esdebitazione: il debitore, una volta che la procedura è chiusa e sono stati rispettati gli obblighi previsti, è liberato per sempre da tutti i debiti residui che non sono stati soddisfatti (art. 282 CCII). È la cosiddetta “seconda chance” (fresh start) che consente di ripartire senza il peso dei debiti pregressi.
Dal momento in cui viene depositata la domanda, i creditori non possono più agire individualmente contro il debitore (né iniziare nuove azioni esecutive, né proseguire quelle già avviate). È come uno “scudo” che protegge il debitore e il suo patrimonio durante tutta la procedura.
Nella liquidazione controllata, il giudice esclude dalla liquidazione quanto serve al mantenimento del debitore e della sua famiglia: stipendi, pensioni e altre entrate, nei limiti fissati dal giudice. Non si resta senza mezzi di sussistenza.
Con il deposito della domanda di liquidazione controllata, il corso degli interessi sui debiti è sospeso (art. 268, comma 5, CCII): il debito smette di crescere.
I membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda quando convivono o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune (art. 66 CCII). Le masse attive e passive rimangono separate, ma la procedura è unica: si risparmiano costi e tempi.