È il potere dell’ente che ha emesso l’atto di annullarlo o correggerlo quando è illegittimo o infondato, anche senza una causa. Il contribuente può sollecitarlo con un’istanza motivata e documentata, ad esempio per un pagamento già effettuato, un errore di persona o un errore di calcolo.
No. L’istanza non sospende né il termine per impugnare né la riscossione. Se l’atto è ancora impugnabile, è prudente presentare comunque il ricorso nei termini, valutando con il legale se affiancare l’istanza.
Dipende dal vizio. Se riguarda il debito (tributo non dovuto, già pagato, prescritto prima della consegna del ruolo) va presentata all’ente creditore (Agenzia delle Entrate, INPS, Comune). Se riguarda la cartella o gli atti di riscossione (notifica, calcolo degli interessi di mora) va presentata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
È una dichiarazione che il contribuente può presentare all’agente della riscossione entro 60 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione, quando il debito è prescritto, già pagato, sgravato o sospeso (art. 1, commi 537 ss., L. 228/2012). Se l’ente creditore non risponde entro i termini di legge, il debito è annullato.
È una misura introdotta periodicamente dal legislatore che consente di estinguere i debiti affidati all’agente della riscossione pagando solo il capitale e le spese, senza sanzioni e interessi. L’ultima edizione, la cosiddetta “rottamazione-quinquies” (Legge di Bilancio 2026), riguardava i carichi affidati dal 2000 al 2023, con domanda da presentare entro il 30 aprile 2026.
Le regole cambiano da un’edizione all’altra e sono molto rigide. Nella rottamazione-quinquies il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o di due rate del piano fa perdere i benefici: i versamenti fatti restano acquisiti come acconto e la riscossione riprende per il residuo.
Sì. Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 si possono ottenere fino a 84 rate mensili, su semplice richiesta, per debiti fino a 120.000 euro, dichiarando una temporanea difficoltà economica. Per importi superiori o per più rate (fino a 120) la difficoltà va documentata.
No. Dalla presentazione dell’istanza e per tutta la durata del piano l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive né iscrivere nuove ipoteche o fermi. Il beneficio si perde, però, se non si pagano otto rate, anche non consecutive.
Dipende dal tipo di credito, non dalla cartella:
Il termine si interrompe con ogni atto notificato (intimazione di pagamento, pignoramento, preavviso di fermo o di ipoteca).
No. Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 23397/2016), la mancata opposizione alla cartella non trasforma la prescrizione breve (ad esempio quinquennale per contributi e multe) in decennale. Il termine resta quello previsto per il singolo credito.
Si può richiedere l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e chiedere copia delle relate di notifica. Dal 2021 l’estratto di ruolo è impugnabile solo in casi specifici, cioè quando si dimostra un pregiudizio concreto (ad esempio per la partecipazione a gare pubbliche o per un pagamento da parte della Pubblica Amministrazione).
Il termine e il giudice dipendono dal credito: per i tributi il ricorso va alla Corte di giustizia tributaria entro 60 giorni; per i contributi previdenziali l’opposizione va al giudice del lavoro entro 40 giorni; per le sanzioni amministrative (ad esempio le multe) è competente il giudice ordinario. Per questo è importante far verificare subito l’atto da un legale.
Dal 2023 le Commissioni tributarie provinciali e regionali si chiamano Corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado (L. 130/2022). Le controversie sono decise da magistrati tributari professionali.
Per le controversie di valore fino a 3.000 euro il contribuente può stare in giudizio da solo; il valore si calcola sul tributo contestato, senza sanzioni e interessi. Oltre tale importo occorre l’assistenza di un difensore abilitato.
No, non automaticamente. Si può chiedere alla Corte la sospensione dell’atto impugnato, dimostrando sia la fondatezza del ricorso sia il danno grave e irreparabile che deriverebbe dal pagamento.
No, è stato abrogato per gli atti notificati a partire dal 4 gennaio 2024 (D.Lgs. 220/2023). Resta la possibilità di chiudere la lite con la conciliazione giudiziale, con riduzione delle sanzioni.
Solo se il debito complessivo è pari o superiore a 20.000 euro e dopo aver notificato un preavviso che concede 30 giorni per pagare (art. 77 D.P.R. 602/1973). L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa, che però resta impignorabile.
Quando è l’unico immobile di proprietà del debitore, è adibita ad abitazione, vi ha la residenza anagrafica e non è un immobile di lusso (categorie A/1, A/8, A/9). Gli altri immobili possono essere pignorati solo se il debito supera 120.000 euro e dopo almeno sei mesi dall’iscrizione dell’ipoteca (art. 76 D.P.R. 602/1973).
Per i debiti con il Fisco il pignoramento dello stipendio è graduato (art. 72-ter D.P.R. 602/1973): un decimo per stipendi fino a 2.500 euro, un settimo tra 2.500 e 5.000 euro, un quinto oltre i 5.000 euro. Sul conto corrente resta inoltre impignorabile l’ultimo stipendio accreditato.
Sì. Il fermo deve essere preceduto da un preavviso che concede 30 giorni per pagare o per dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o professione (art. 86 D.P.R. 602/1973), nel qual caso il fermo non può essere iscritto. Il fermo si cancella pagando il debito; ottenendo la rateizzazione e pagando la prima rata se ne ottiene invece la sospensione, che consente di tornare a circolare.
Una volta estinto il debito, l’agente della riscossione rilascia il provvedimento di cancellazione; per l’ipoteca la cancellazione presso i Registri Immobiliari avviene con procedura semplificata, mentre per il fermo occorre presentare il provvedimento al PRA. Le relative spese sono, in genere, a carico del debitore.
