Quando viola i doveri imposti dalla legge o dallo statuto, ad esempio compiendo operazioni in conflitto di interessi, distraendo beni, omettendo di tenere la contabilità o proseguendo l’attività dopo la perdita del capitale. Non risponde, invece, delle scelte gestionali ragionevoli che si rivelano poi sfortunate (cosiddetta business judgment rule).
Nella S.r.l. ciascun socio può agire in nome della società (art. 2476 c.c.); nella S.p.A. l’azione è deliberata dall’assemblea o promossa da soci che rappresentino almeno un quinto del capitale (artt. 2393 e 2393-bis c.c.). Anche i creditori sociali possono agire quando il patrimonio è insufficiente a soddisfarli, e il singolo socio o terzo danneggiato direttamente può chiedere il proprio danno.
In cinque anni. Per l’azione della società il termine decorre dalla cessazione dell’amministratore dalla carica; per quella dei creditori, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è diventata conoscibile.
Sì. Deve istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.) e attivarsi senza indugio per uno degli strumenti di regolazione previsti dalla legge. L’inerzia può fondare la sua responsabilità.
Nelle società di persone per gravi inadempienze agli obblighi sociali, interdizione o condanna a pene che comportano l’interdizione dai pubblici uffici (art. 2286 c.c.). Nella S.r.l. solo per le specifiche ipotesi di giusta causa previste dall’atto costitutivo (art. 2473-bis c.c.).
Sì. Nelle società di persone può proporre opposizione davanti al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 2287 c.c.). In ogni caso ha diritto alla liquidazione della quota, calcolata sulla situazione patrimoniale della società al momento dello scioglimento del rapporto.
Quando è un imprenditore commerciale in stato di insolvenza, cioè non più in grado di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, e non rientra nei limiti dell’impresa minore. La procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono complessivamente inferiori a 30.000 euro.
È quella che, nei tre esercizi precedenti, ha avuto un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. L’impresa minore non va in liquidazione giudiziale, ma può accedere alle procedure di sovraindebitamento.
Con reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza (art. 51 CCII). Il reclamo può essere proposto dal debitore e da qualunque interessato e non sospende, di regola, l’attività del curatore.
Sì, entro un anno dalla cancellazione, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo (art. 33 CCII).
Presentando al curatore, via PEC, una domanda di ammissione al passivo almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica (art. 201 CCII), con i documenti che provano il credito e l’eventuale privilegio. Dall’apertura della procedura non si possono più avviare o proseguire azioni esecutive individuali.
Si può presentare una domanda tardiva entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 208 CCII). Oltre questo termine la domanda è ammessa solo se il ritardo non è imputabile al creditore.
Si può proporre opposizione allo stato passivo con ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito (artt. 206 e 207 CCII). Con lo stesso strumento si può contestare il rango (privilegiato o chirografario) riconosciuto al credito o l’ammissione di crediti altrui.
I pagamenti di debiti scaduti e gli atti a titolo oneroso compiuti nei sei mesi anteriori alla domanda di apertura, se il curatore prova che chi li ha ricevuti conosceva lo stato di insolvenza; nell’anno anteriore, gli atti con prestazioni sproporzionate di oltre un quarto e i pagamenti con mezzi anomali (art. 166 CCII). Gli atti a titolo gratuito dei due anni anteriori sono inefficaci (art. 163 CCII).
Sì. Tra gli altri: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, i pagamenti delle retribuzioni ai dipendenti e gli atti eseguiti in attuazione di un piano di risanamento attestato o di un accordo di ristrutturazione omologato.
Entro tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque non oltre cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII).
No, è stata superata. Con il Codice della crisi le limitazioni personali cessano con la chiusura della procedura e l’imprenditore persona fisica può ottenere l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti non soddisfatti nella liquidazione.
Alla chiusura della procedura o, se prima, dopo tre anni dalla sua apertura, purché il debitore abbia collaborato con gli organi della procedura, non abbia commesso reati di bancarotta o simili e non abbia già beneficiato dell’esdebitazione nei cinque anni precedenti (artt. 278 ss. CCII).
Sì. La composizione negoziata della crisi consente all’imprenditore di farsi affiancare da un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma delle Camere di Commercio, per trattare con creditori e banche mentre l’attività prosegue. Sono inoltre disponibili il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.
