Per imposte sui redditi e IVA, l’avviso di accertamento va notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Se la dichiarazione è stata omessa, il termine è il 31 dicembre del settimo anno successivo.
Sì. Dal 2024 vale, in via generale, il contraddittorio preventivo (art. 6-bis dello Statuto del contribuente): l’ufficio deve comunicare uno schema di atto e concedere almeno sessanta giorni per presentare osservazioni o accedere agli atti. L’atto emesso senza contraddittorio, quando dovuto, è annullabile.
I verificatori devono indicare le ragioni dell’accesso, operare nell’orario di lavoro e arrecare il minor disturbo possibile; la permanenza presso la sede non può superare trenta giorni lavorativi, prorogabili per altri trenta nei casi complessi (art. 12 Statuto del contribuente). Il contribuente può farsi assistere da un professionista e far mettere a verbale le proprie osservazioni.
È un accordo con l’ufficio che consente di definire la pretesa prima del ricorso, con una riduzione delle sanzioni a un terzo del minimo (D.Lgs. 218/1997). La domanda di adesione presentata dopo la notifica dell’avviso sospende per novanta giorni il termine per impugnarlo.
Con ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, notificato all’ente entro sessanta giorni e poi depositato telematicamente entro trenta giorni dalla notifica. Le sentenze di primo grado si appellano alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado e quelle di secondo grado in Cassazione.
Dal 2022 è ammessa la testimonianza in forma scritta, quando il giudice la ritiene necessaria (art. 7 D.Lgs. 546/1992). Non può però riguardare fatti attestati in atti pubblici, come i verbali delle verifiche, salvo querela di falso.
L’amministrazione finanziaria deve provare in giudizio le violazioni contestate; il giudice annulla l’atto se la prova manca o è contraddittoria (art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992). Restano salve le presunzioni previste dalla legge, come quelle sulle movimentazioni bancarie.
Sì, con la conciliazione giudiziale, che può essere proposta in primo e in secondo grado. Comporta una riduzione delle sanzioni rispetto a quelle irrogate con l’atto.
Richiedendo l’estratto di ruolo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e confrontandolo con le notifiche ricevute, i pagamenti e gli sgravi. L’esame serve a individuare cartelle prescritte, notificate irregolarmente o già pagate, contestabili con istanza o in giudizio (vedi anche le FAQ “Agenzia delle Entrate-Riscossione” della sezione Privati).
Possono incidere. Prima di pagare un importo superiore a 5.000 euro la Pubblica Amministrazione verifica se il beneficiario ha cartelle non pagate e, in caso positivo, versa la somma all’agente della riscossione. Le irregolarità fiscali gravi e definitive possono inoltre escludere l’impresa dalle gare pubbliche.
La cartella, l’intimazione di pagamento, il preavviso di ipoteca e di fermo e, in alcuni casi, il pignoramento. I vizi propri dell’atto (notifica, motivazione, calcolo degli interessi) si fanno valere contro l’agente; quelli relativi al debito, contro l’ente creditore.
Sì, se il pignoramento è illegittimo, ad esempio perché fondato su cartelle mai notificate o prescritte. Si può proporre opposizione e chiedere la sospensione dell’esecuzione; la strada e il giudice competente dipendono dal vizio fatto valere e dalla natura del credito.
Sì. Gli importi delle comunicazioni di irregolarità (avvisi bonari) si pagano con sanzioni ridotte e possono essere rateizzati in rate trimestrali. Il mancato pagamento della prima rata o di una rata successiva oltre la scadenza della rata seguente comporta la decadenza e l’iscrizione a ruolo del residuo.
Per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026 la rateizzazione arriva, su semplice richiesta, fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro; oltre tale importo, o per un numero di rate fino a 120, occorre documentare la temporanea difficoltà con indicatori di liquidità dell’impresa. Durante il piano non possono essere avviate nuove azioni esecutive.
È un accordo con cui le imprese e i professionisti che applicano gli indici di affidabilità fiscale (ISA) o il regime forfettario concordano con l’Agenzia delle Entrate il reddito imponibile per due anni, sulla base di una proposta elaborata dall’Agenzia (D.Lgs. 13/2024). Conviene valutarlo con il proprio consulente, perché vincola anche se il reddito effettivo risulta inferiore.
Le tempistiche di rilascio dipendono da numerose varianti. In ogni caso si può affermare che di media, dopo la convalida dello sfratto, all’inquilino restano normalmente 2-4 mesi di permanenza all’interno dell’immobile.
Basta una sola mensilità non pagata e si può proporre lo sfratto per morosità trascorsi venti giorni dalla sua scadenza. Lo sfratto per morosità si può intimare anche per il mancato pagamento, nel termine previsto, “degli oneri accessori quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità del canone”.
Per opporsi è sufficiente recarsi in tribunale il giorno dell’udienza, che deve essere indicato nell’atto giudiziario notificato. Le conseguenze possono essere le seguenti: se le eccezioni proposte non sono fondate e comprovate da prove scritte, il giudice pronuncia un’ordinanza non impugnabile di rilascio.
L’opposizione deve essere proposta, nelle forme prescritte per l’opposizione a decreto ingiuntivo, non oltre dieci giorni dall’inizio di esecuzione, con facoltà per il giudice di disporre la sospensione per gravi motivi dell’esecuzione intrapresa, se del caso imponendo una cauzione.
Per poter ricorrere al termine di grazia di 120 giorni, il conduttore deve tuttavia dimostrare come il mancato pagamento dei canoni, per un massimo di due mesi, sia da imputare alle condizioni economiche precarie in cui verte.
Il termine di grazia può essere richiesto dall’inquilino moroso al massimo tre volte nel corso di un quadriennio. Oltre ai canoni insoluti, il conduttore che vuole evitare lo sfratto deve pagare le spese legali, gli interessi e gli oneri accessori.
