I contratti bancari devono essere stipulati per iscritto, a pena di nullità (art. 117 TUB). Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 898/2018) è però sufficiente la firma del cliente, se la banca gli ha consegnato una copia e il suo consenso risulta dal comportamento successivo. Sono invece nulle le clausole che rinviano agli “usi” per determinare tassi e condizioni.
Solo se il contratto lo prevede espressamente, in presenza di un giustificato motivo e con una comunicazione con almeno due mesi di preavviso (art. 118 TUB). Il cliente può recedere senza spese entro la data prevista per l’applicazione della modifica, alle condizioni precedenti.
Sono forme di finanziamento a breve termine in cui la banca anticipa all’impresa l’importo di fatture o effetti non ancora scaduti. Se il cliente dell’impresa non paga, la banca può addebitare l’importo anticipato sul conto, salvo che sia stata pattuita una cessione del credito “pro soluto”.
Le fideiussioni conformi allo schema ABI del 2003 contengono tre clausole ritenute contrarie alla normativa antitrust, tra cui la rinuncia al termine di sei mesi dell’art. 1957 c.c. per agire contro il debitore. Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 41994/2021) sono nulle solo quelle clausole, non l’intera garanzia: occorre verificare caso per caso se la banca ha agito in tempo contro il debitore principale.
Sì, se ha prestato la garanzia per scopi estranei alla propria attività professionale e non ha legami funzionali con la società garantita (ad esempio un familiare senza cariche né quote). In tal caso può beneficiare delle tutele del Codice del consumo, come il foro del proprio domicilio.
Deve valutare l’adeguatezza o l’appropriatezza dell’investimento rispetto al profilo del cliente, informarlo in modo chiaro sui rischi e sui costi e agire con diligenza e trasparenza (D.Lgs. 58/1998 e Regolamenti Consob, direttiva MiFID II).
Nelle cause di risarcimento spetta all’intermediario dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta (art. 23 TUF). Al cliente basta allegare l’inadempimento e provare il danno subito.
Sì. Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 8770/2020), per essere valido il contratto deve indicare in modo chiaro gli elementi che permettono di misurarne l’alea, come il valore iniziale (mark to market), gli scenari probabilistici e i costi impliciti. In mancanza, il contratto può essere nullo e i flussi pagati possono essere restituiti.
Sì. La banca risponde dei danni causati dai propri dipendenti e dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede nell’esercizio delle loro funzioni (art. 2049 c.c. e art. 31 TUF), anche se hanno agito per un interesse personale.
La banca che ha pagato l’assegno a un soggetto diverso dal beneficiario risponde del danno, salvo che dimostri di aver adempiuto con la diligenza professionale richiesta nell’identificazione del presentatore (Cass. SU n. 12477/2018).
La banca può recedere dall’apertura di credito come previsto dal contratto, ma deve rispettare la buona fede: una revoca senza preavviso, senza un mutamento della situazione dell’impresa e tale da comprometterne l’attività può essere illegittima e dare diritto al risarcimento del danno, anche per la perdita di commesse o di reputazione.
Sì. Per verificare il superamento del tasso soglia si considerano commissioni (come la commissione di massimo scoperto e le commissioni su fido), remunerazioni a qualsiasi titolo e spese collegate al credito, escluse imposte e tasse. Rientrano nella verifica anche gli interessi di mora (Cass. SU n. 19597/2020).
Secondo le Sezioni Unite (sent. n. 24675/2017) l’usura “sopravvenuta”, cioè il superamento della soglia per effetto della discesa dei tassi medi, non rende nullo il contratto. Rileva invece l’usura originaria, valutata al momento della pattuizione.
Con una perizia econometrica che ricalcoli il rapporto sugli estratti conto e, se emergono addebiti illegittimi, con una domanda di restituzione. Prima della causa è obbligatoria la mediazione o, in alternativa, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
La segnalazione a sofferenza blocca di fatto l’accesso al credito presso l’intero sistema bancario. L’impresa può chiedere la cancellazione, anche in via d’urgenza, e il risarcimento del danno patrimoniale (finanziamenti negati, maggiori oneri) e non patrimoniale, come la lesione della reputazione commerciale, che va comunque allegato e provato.
La situazione finanziaria complessiva del cliente, non il singolo ritardo o il singolo rapporto: la sofferenza presuppone uno stato di insolvenza o una situazione equiparabile. Una contestazione fondata del credito o una temporanea tensione di liquidità non bastano a giustificarla.
