Inviare una diffida e messa in costituzione in mora, tramite avvocato, a mezzo PEC o raccomandata, con un termine per il pagamento. La diffida interrompe la prescrizione e spesso consente di chiudere la posizione senza costi giudiziali.
Nelle transazioni commerciali gli interessi di mora decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di diffida, al tasso BCE maggiorato di otto punti (D.Lgs. 231/2002). Spetta inoltre un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, salvo il maggior danno.
Il termine ordinario è di dieci anni, ma la legge prevede termini più brevi per molti crediti: ad esempio cinque anni per canoni di locazione e altri pagamenti periodici, un anno per i crediti derivanti dal contratto di trasporto. Conviene verificare il termine applicabile e interromperlo con una diffida.
È un ordine di pagamento emesso dal giudice senza contraddittorio, sulla base di una prova scritta del credito (artt. 633 ss. c.p.c.). Per le imprese sono sufficienti le fatture accompagnate dall’estratto autentico delle scritture contabili; vanno bene anche contratti, riconoscimenti di debito, cambiali e assegni.
Quando il credito si fonda su cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure quando c’è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo (art. 642 c.p.c.). In questi casi si può pignorare subito, senza attendere i quaranta giorni per l’opposizione.
Entro sessanta giorni dalla pronuncia, se la notifica deve avvenire in Italia; altrimenti il decreto perde efficacia (art. 644 c.p.c.).
La prima casa non è pignorabile solo quando il creditore è l’Agente per la riscossione esattoriale (Agenzia Entrate Riscossione, che ha sostituito Equitalia), il quale agisce per il recupero dei crediti dello Stato o della Pubblica Amministrazione.
Entro quaranta giorni dalla notificazione (art. 641 c.p.c.). Se non si propone opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo e non si potrà più contestare il credito.
Tutto ciò che riguarda l’esistenza e l’ammontare del credito: pagamenti già effettuati, vizi della merce, inadempimenti della controparte, prescrizione, eccezioni di compensazione. Nel giudizio di opposizione il creditore deve provare pienamente il proprio credito, perché la sola fattura non basta più.
Sì. Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, l’opponente può chiedere al giudice di sospenderne l’esecuzione per gravi motivi (art. 649 c.p.c.).
È l’intimazione ad adempiere entro un termine di almeno dieci giorni, che va notificata insieme o dopo il titolo esecutivo. Se il pignoramento non viene avviato entro novanta giorni dalla notifica, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.).
L’ufficiale giudiziario si reca presso la sede o l’abitazione del debitore e individua i beni da pignorare, che da quel momento non possono più essere venduti o ceduti. Il creditore può chiedere anche la ricerca telematica dei beni, con accesso alle banche dati pubbliche (anagrafe tributaria e rapporti finanziari) (art. 492-bis c.p.c.).
Conti correnti, depositi, titoli, crediti verso clienti, canoni di locazione e, per le persone fisiche, stipendi e pensioni nei limiti di legge. Dalla notifica il terzo non può più pagare il debitore e risponde in proprio se lo fa.
Se il terzo non rende la dichiarazione, il credito pignorato si considera non contestato e il giudice può assegnarlo al creditore nei termini indicati (art. 548 c.p.c.).
Sì, con un titolo idoneo, come una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (ipoteca giudiziale, art. 2818 c.c.). L’ipoteca garantisce il credito anche se l’immobile viene venduto e consente di essere preferiti agli altri creditori.
Dipende dal valore dell’immobile, dalle ipoteche già iscritte e dai tempi del tribunale competente: la procedura richiede in media alcuni anni e anticipi di spesa per consulenze e pubblicità. Va valutata caso per caso rispetto a forme di recupero più rapide.
Quando il credito appare fondato e c’è il fondato timore di perdere la garanzia patrimoniale, ad esempio perché il debitore sta vendendo i propri beni (art. 671 c.p.c.). Il sequestro si può chiedere anche prima della causa e, ottenuta la condanna, si converte in pignoramento.
Sì, se il debitore è un imprenditore commerciale non minore, insolvente, con debiti scaduti e non pagati per almeno 30.000 euro. L’istanza va però usata con prudenza: con l’apertura della procedura il creditore concorre con tutti gli altri e perde la possibilità di agire individualmente.
Se l’atto gratuito (donazione, fondo patrimoniale, vincolo di destinazione) è stato trascritto da meno di un anno e il credito è anteriore, il creditore munito di titolo può pignorare direttamente il bene, senza dover prima ottenere la revoca dell’atto (art. 2929-bis c.c.).
Si può agire con l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), per far dichiarare l’atto inefficace nei confronti del creditore. Occorre provare il pregiudizio per il creditore e la consapevolezza del debitore e, per gli atti a titolo oneroso, anche del terzo acquirente. L’azione si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto.
È l’azione con cui il creditore fa accertare che un atto del debitore è fittizio, ad esempio una vendita mai pagata a un parente, o che nasconde un atto diverso, come una donazione mascherata da vendita (artt. 1414 ss. c.c.). Il creditore può provare la simulazione con ogni mezzo, anche per presunzioni.
Permette al creditore di esercitare al posto del debitore inerte i diritti che questi trascura, ad esempio incassare un credito verso un terzo o accettare un’eredità, quando l’inerzia mette a rischio la soddisfazione del credito (art. 2900 c.c.).
