Negoziazione assistita

Allo scopo di prevenire l’instaurazione di alcune cause civili e, quindi, di definire in via stragiudiziale le liti insorte, è possibile ricorrere all’istituto della c.d. “negoziazione assistita“.

Si tratta di una procedura gestita dagli avvocati delle parti, finalizzata al raggiungimento di un accordo conciliativo che consente di evitare la causa. Di qui, allora, è noto che l’Avvocato Antonio Triola abbia un approccio alla controversia caratterizzato dalla maggiore propensione a risolvere la questione prima e fuori dal processo.

In particolare, la negoziazione assistita consiste in un accordo in forza del quale le parti convengono di risolvere in via amichevole la controversia tra loro insorta.

La convenzione di negoziazione è redatta in forma scritta, a pena di nullità, e deve indicare il termine concordato dalle parti per il completamento della procedura, che non può essere inferiore a 1 mese e superiore a 3 mesi, prorogabile per ulteriori 30 giorni su accordo tra le parti, e l’oggetto della controversia, che non può riguardare diritti indisponibili (ossia, quelli che non possono essere trasmessi dal titolare ad un altro soggetto, quali, ad es., il diritto al nome o alla riservatezza o quelli riguardanti lo stato di padre, di figlio, di coniuge, ecc.) o materia di lavoro.

La convenzione è conclusa necessariamente con l’assistenza di un avvocato, che deve certificare l’autenticità della sottoscrizione del proprio cliente.

La convezione di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (cioè, non si può iniziare la causa se prima non è terminata la procedura di negoziazione assistita), nei casi di risarcimento danni da circolazione di veicoli e natanti (per la pressoché totalità quelli che, comunemente, vengono chiamati incidenti stradali) e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non superiori a € 50.000,00.

La procedura di negoziazione assistita inizia con l’invito che l’avvocato di una parte formula all’altra parte a stipulare una apposita convenzione.

Nei sopra indicati casi in cui la procedura di negoziazione assistita è condizione di improcedibilità della azione giudiziaria, la condizione si considera verificata se l’invito a stipulare la convenzione non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla ricezione dell’invito stesso, ovvero quando è decorso il periodo di tempo concordato dalle parti nella convenzione.

La procedura di negoziazione assistita non si applica nei seguenti casi:

  • contratti conclusi tra professionisti e consumatori
  • procedimenti di ingiunzione compresa l’opposizione
  • procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione delle liti
  • procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata
  • procedimenti in camera di consiglio
  • azione civile esercitata nel processo penale
  • procedimenti nei quali la parte può stare in giudizio personalmente

La mancata risposta all’invito alla negoziazione assistita entro trenta giorni dalla ricezione ovvero il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese e della pronuncia per responsabilità aggravata.

L’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

La convenzione di negoziazione conclusa con l’assistenza dell’avvocato può essere sottoscritta dai coniugi anche al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la separazione personale, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio o divorzio, per lo scioglimento del matrimonio (in alcuni casi) e per la modifica delle condizioni di separazione o modifica delle condizioni di divorzio, purché non via siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.